Breve introduzione agli Incoterms® e differenza fra termini di resa FOB e CIF

 Breve introduzione agli Incoterms

Origine e applicazione degli incoterms®

Il termine Incoterms® deriva dall’abbreviazione di “international commercial terms” e si riferisce ad un set di clausole commerciali, codificate dalla Camera di Commercio Internazionale, che viene utilizzato nell’ambito delle compravendite internazionali di merci per determinare l’allocazione dei costi e delle responsabilità collegate alle operazioni di consegna dei beni oggetto di transazione.

Per esigenze di chiarezza, è bene fin da subito precisare che gli Incoterms® regolano la resa della merce compravenduta, e non anche il passaggio della proprietà dal venditore al compratore, che rimarrà assoggettato alla normativa del contratto di compravendita. Per dirla con le parole della Suprema Corte di Cassazione, gli Incoterms® sono clausole “relative all’incidenza economica del trasporto e degli oneri connessi, cosicché, pur in presenza di esse, il trasferimento della proprietà e il passaggio dei rischi rimane disciplinato dalle norme comuni” (in ultimo Cass. 19 febbraio 2019, n. 4716).

La più recente edizione degli Incoterms® è stata introdotta nel 2020, ed è composta da undici regole che esprimono la varietà di pattuizioni su trasporto e oneri accessori che le parti di un contratto di compravendita internazionale di beni mobili possono applicare al proprio rapporto. Sistematicamente, gli Incoterms® possono essere suddivisi sulla base di diversi criteri. Tra questi, visto lo scopo del presente contributo, si menziona quello che divide gli Incoterms® in due gruppi: da una parte, le regole applicabili ad ogni modalità di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DDP e DPU) e, dall’altro, quelle riferibili esclusivamente al trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (FOB, FAS, CFR e CIF).

È proprio su due Incoterms® appartenenti a questo secondo gruppo che concentreremo la nostra attenzione in questo breve intervento, evidenziando le differenze tra termini di resa FOB e CIF.

I termini di resa FOB

L’Incoterm FOB è l’acronimo di “Free On Board”, ovvero “Franco a bordo”.

Quando le parti stabiliscono termini di resa FOB, il venditore si obbliga a consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore presso il porto di imbarco convenuto. Sarà quindi suo onere e cura organizzare la consegna della merce oltre la murata della nave, approntando anche lo sdoganamento in export; non sono inclusi, invece, oneri assicurativi della merce a suo carico. A partire dal momento della consegna come sopra definita, si trasferiscono in capo al compratore tutti i rischi e gli oneri connessi all’eventuale perdita o al danneggiamento della merce.

I termini di resa CIF

L’Incoterm CIF è l’acronimo di “Cost, Insurance, and Freight”, ovvero “Costo, Assicurazione e Nolo”.

Nelle compravendite in cui le parti pattuiscono termini di resa CIF, il venditore si obbliga a consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco, occupandosi dello sdoganamento in export. Il momento del trasferimento del rischio è, pertanto, il medesimo di quello stabilito dall’Incoterm FOB, con la conseguenza che eventuali perdite o danneggiamento della merce durante il trasporto saranno ad esclusivo carico del compratore. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nelle vendite FOB, il venditore è tenuto a sopportare due ulteriori voci di costo:

  1. il nolo afferente al trasporto della merce fino al porto di destinazione
  2. il premio di una copertura assicurativa minima contro il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto.

In questo caso, quindi, sebbene il rischio passi in capo al compratore prima che abbia inizio il trasporto, i costi ad esso connessi e l’onere di stipulare una polizza assicurativa sui relativi rischi restano comunque in capo al venditore.

Differenze tra atti comuni

In sostanza, quindi, la differenza tra una resa a termini FOB ed una a termini CIF risiede nella sola allocazione dei costi del trasporto e del premio assicurativo, che la regola CIF pone in capo al venditore; al contrario, costituisce caratteristica comune il momento del passaggio del rischio di perdita e deterioramento della merce, che coincide con la messa a disposizione dei beni in favore del vettore marittimo oltre la murata della nave.

Dal punto di vista dell’importatore, quindi, la scelta di una compravendita a termini CIF piuttosto che FOB comporta “solamente” un risparmio di costi. Chiaramente, tale aspetto non è irrilevante, ma bisogna valutare quanto tale risparmio “costi”, all’effetto pratico, al compratore.

Pattuendo i termini di resa CIF, il compratore delega infatti al venditore l’organizzazione del trasporto della merce e la stipula della relativa copertura assicurativa. Il venditore si troverà quindi nella posizione di dover incaricare il vettore e la compagnia che dovrà emettere la polizza, senza correre alcun rischio di perdita o avaria della merce. Verosimilmente, quindi, il venditore sarà guidato, nelle proprie scelte, esclusivamente sulla base della convenienza dell’offerta in termini di costi, piuttosto che sulla qualità del fornitore e/o del servizio offerto. Detto altrimenti, il venditore avrà interesse a scegliere la soluzione più economica.

A quanto sopra, si aggiunga che la garanzia assicurativa che, sulla base della regola CIF, deve essere fornita dall’esportatore, è -salvo diverso accordo- quella minima stabilita dalle Institute Cargo Clauses, che non sempre è rispondente alle esigenze di tutela del compratore.

Infine, con la resa CIF è il venditore che stipulerà il contratto di trasporto con il vettore in favore dell’importatore, con l’effetto che il primo manterrà il controllo sul trasporto medesimo fino a che la merce non verrà consegnata a destino. Ciò comporta che il venditore potrà esercitare fino alla fine del viaggio i diritti propri del mittente, che includono il diritto di sospensione del trasporto, il diritto di chiedere la restituzione della merce ed il diritto di contrordine (ovvero, il diritto di ordinare che i beni vengano consegnati ad un destinatario o in un luogo diverso da quello inizialmente indicato). Tali diritti potrebbero rappresentare un importante fattore di vantaggio per i venditori nel caso in cui tra le parti dovessero insorgere contestazioni o dovessero essere sollevate riserve sul buon esito dell’operazione.

In conclusione, il “costo” del “risparmio” è costituito, per il compratore, dalla perdita di controllo sull’organizzazione del trasporto e sulla scelta della garanzia assicurativa, con la conseguenza che, qualora la merce dovesse essere persa o danneggiata durante il trasporto, nonostante non sia stato lui ad incaricare il vettore, sarà comunque l’importatore l’unico soggetto a subirne le conseguenze. Allo stesso modo, al momento di invocare la copertura assicurativa, il compratore potrà fare affidamento -salvo diverso accordo o intervento integrativo a sue spese- sulla sola copertura minima all’uopo stipulata dall’esportatore, che potrebbe rivelarsi non pienamente adeguata rispetto alle esigenze di tutela della merce. Infine, non vanno sottovalutate le conseguenze della perdita del controllo sulla merce durante il trasporto.

Partendo, quindi, dal presupposto che il momento del passaggio del rischio tra FOB e CIF è il medesimo, per scegliere il termine di resa più adeguato ai propri fini l’importatore dovrà mettere sul piatto della bilancia, da un lato, il risparmio sui costi di trasporto e di copertura assicurativa e, dall’altro, il vantaggio che il controllo sulla spedizione gli consentirebbe di avere in termini di buon esito del trasporto, di affidabilità dei fornitori e di accuratezza del servizio, specie di quello assicurativo.

 

Avvocato Giacomo Falsetta – Diritto marittimo e trasporti
LCA Studio Legale