Come scegliere i termini di resa Incoterms® per la propria spedizione

Come scegliere i termini di resa Incoterms® per la propria spedizione

Cosa definiscono i termini di resa

La formula International Commercial Terms viene contratta nella forma Incoterms® e corrisponde all’insieme di regole create dalla Camera di Commercio Internazionale per facilitare le operazioni commerciali tra diversi paesi.

Gli Incoterms® sono infatti termini di resa merce, cioè quelle clausole contrattuali riconosciute e condivise che vengono stipulate per identificare in maniera inconfutabile e incontrovertibile i costi e le responsabilità che gravano sul trasporto delle merci che passano dal venditore al compratore.

La prima chiarificazione da fare riguarda la loro competenza: gli Incoterms® non disciplinano e non riguardano il passaggio della proprietà dal venditore al compratore, queste specifiche rimangono infatti definite all’interno del contratto di compravendita.

I termini di resa hanno valore internazionale e vengono periodicamente aggiornati, prima di tutto per includere le differenti modalità di trasporto che nel corso degli anni si aggiungono ma anche per semplificare o chiarire alcuni termini di resa.

La revisione più recente prodotta dalla ICC, International Chamber of Commerce, cioè dalla Camera di Commercio Internazionale, è l’ottava e ha prodotto gli Incoterms® 2020, pubblicati il 10 settembre 2019 ed entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.

Si tratta di undici Incoterms® che si possono classificare secondo due modalità:

  • suddividerli in quattro gruppi in base alla loro lettera iniziale:
    • gruppo E (EXW - ExWorks - Franco fabbrica);
    • gruppo F (FCA - Free Carrier - Franco vettore; FAS - Free Alongside Ship - Franco lungo bordo; FOB - Free on Board - Franco a bordo);
    • gruppo C (CPT - Carriage Paid To - Trasporto pagato fino a; CIP - Carriage and Insurance Paid to - Trasporto e assicurazione pagati fino a; CFR - Cost and Freight - Costo e nolo; CIF - Cost, Insurance and Freight - Costo, assicurazione e nolo);
    • gruppo D (DAP - Delivered At Place - Reso al luogo di destinazione; DPU - Delivered at Place Unloaded - Reso al luogo di destinazione scaricato; DDP - Delivered Duty Paid - Reso sdoganato);
  • distinguerli in due gruppi a partire dalla modalità di trasporto alla quale si applicano:
    • Incoterms® per qualunque modalità di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU e DDP);
    • Incoterms® applicabili esclusivamente al trasporto marittimo e per vie navigabili interne (FAS, FOB, CFR e CIF).

Costi e rischi della merce durante il trasporto

I termini di resa Incoterms® determinano gli obblighi a carico del venditore e quelli a carico del compratore relativi alle merci nel momento in cui passano dal venditore al compratore.

Disciplinando le responsabilità, i costi e i rischi durante il trasporto, la scelta del termine di resa più adatto è una complessità con cui le aziende si trovano a doversi necessariamente confrontare. Per questa ragione è importante affidarsi ad un partner logistico e di spedizione competente che possa fornire la consulenza necessaria per valutare la clausola più adatta da applicare ad un contratto di compravendita.

Per commentare i diversi gruppi di clausole, va detto che alcuni sono più sbilanciati a favore del compratore, altri del venditore:

  • nel gruppo E, che comprende l’unica resa EXW, le obbligazioni maggiori sono a carico del compratore;
  • nelle rese del gruppo F, il trasporto principale è a carico del compratore;
  • negli Incoterms® del gruppo C, il venditore si fa carico del trasporto mentre i rischi sono del compratore;
  • nelle rese contenute nel gruppo D, trasporto e rischi sono a carico del venditore.

In un’ipotetica bilancia che indica gli oneri di venditore e acquirente, i termini EXW e DDP si pongono agli antipodi: nel primo caso infatti il venditore mette la merce a disposizione del compratore nei propri locali e l’acquirente si fa carico del massimo livello di obblighi, nel secondo il venditore si assume tutti i costi di trasporto fino alla consegna della merce, in conformità degli accordi presi nel contratto di compravendita e si fa carico degli oneri doganali (all’esportazione e all’importazione).

 

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Le regole applicabili ad ogni modalità di trasporto e quelle relative al trasporto marittimo

La seconda classificazione che riguarda gli Incoterms®® 2020 prevede due soli gruppi per le undici clausole di resa: il primo che raccoglie quelle utilizzabili per qualsiasi modalità di trasporto e il secondo che comprende unicamente quelle che si possono applicare al trasporto via acqua.

Nel caso degli Incoterms® relativi al trasporto marittimo, cioè FAS, FOB, CFR e CIF, queste clausole disciplinano in modo univoco e specifico consegna e passaggio dei rischi relativamente alle operazioni di carico e stoccaggio a bordo della nave.

Con le clausole FAS - Free Alongside Ship - Franco lungo bordo e FOB - Free On Board - Franco a bordo il venditore espleta l’obbligo di consegna, e relativo passaggio di rischi e costi, nel porto di imbarco accanto alla nave nel caso del FAS e a bordo della nave nel caso del FOB e in entrambi i casi si fa carico delle eventuali operazioni doganali in esportazione.

I termini di resa CIF e CFR invece mettono a carico del venditore l’intero costo del trasporto, mentre i rischi di perdita o danneggiamento della merce vanno a carico del compratore dal momento in cui questa ha superato la murata della nave.
La resa CIF aggiunge alla CFR la copertura assicurativa minima che il compratore è tenuto a fornire per il trasporto.

I migliori Incoterms® per l’import e l’export

Un’azienda che importi beni dall’estero o che viceversa li voglia commercializzare deve fare una serie di valutazioni per quanto riguarda i termini di resa Incoterms®.
Infatti se da un lato assumersi la gestione della spedizione possa sembrare oneroso, dall’altro permette un maggior controllo della spedizione e dei costi ad essa legati, difficili da definire con una resa CIF.

Le scelte più indicate per l’azienda che deve gestire una spedizione di importazione dipendono da molti fattori, alcuni dei quali riguardano considerazioni e oneri fiscali per la pratica e il disbrigo delle questioni doganali, altri ancora i rischi relativi all’assicurazione della merce fino al luogo di destinazione convenuto, il vettore e il servizio scelto per la consegna delle merci e molto altro.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, le due soluzioni più frequenti sono la resa a termini FOB e quella a termini CIF.

Per specificare un po’ meglio la clausola FOB - Free On Board - Franco a bordo vediamone le maggiori caratteristiche:

  • Il passaggio dei rischi e dei costi coincide e avviene nel momento in cui il venditore mette la merce a bordo della nave per il trasporto.
  • Il venditore si fa carico di eventuali operazioni doganali in esportazione e di tutte le spese fino a bordo nave.
  • Il compratore sceglie il forwarder con il quale organizzare la spedizione e ha controllo su costi e servizi.

La clausola CIF invece si definisce per questi tre attributi:

  • Il passaggio dei rischi e dei costi non coincide, perché sebbene i costi del nolo marittimo fino al porto di destino siano a carico del venditore, il compratore si fa carico dei rischi dal momento della messa a bordo della nave senza avere controllo sulla spedizione.
  • il venditore si occupa di eventuali operazioni doganali in esportazione.
  • il venditore, proprio perchè non è responsabile dei rischi durante il trasporto sulla nave, è tenuto a fornire una copertura assicurativa minima per il trasporto.

Il fatto che il trasferimento dei rischi e quello dei costi non coincidano può tradursi in una risorsa o meno a seconda che il punto di vista sia quello del venditore o quello dell’acquirente.

Dal punto di vista dell’importatore la resa FOB risulta più indicata perchè potrà scegliere la soluzione più affidabile, veloce e sicura.

Al contrario, dal punto di vista dell’esportatore la scelta di una compravendita a termini CIF offrirà al venditore il controllo della spedizione e l’opportunità gestire, come meglio crede, i costi di trasporto offrendo al cliente un servizio di consegna fino al porto di destino.

 

Vuoi approfondire questo argomento?

Scarica la Guida agli Incoterms®, a cura dell'Avvocato Giacomo Falsetta, esperto in Diritto marittimo e Trasporti.

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La garanzia assicurativa fornita dal venditore è quella minima stabilita dalle Institute Cargo Clauses (C), che non necessariamente può dirsi in linea con le esigenze di tutela dell’acquirente importatore, il quale per una maggiore tutela può stipulare una polizza integrativa.

Nella scelta dei termini di resa Incoterms® avvalersi di una consulenza professionale è la soluzione migliore per valutare le diverse possibilità offerte dalle singole clausole e valutare quella più adatta alle proprie necessità.

 

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