Franco Fabbrica e Franco Vettore Incoterms®. Quale è la differenza tra Incoterms® ex works e Incoterms® FCA?
Gli Incoterms® con gli obblighi minimi per il venditore
Sapendo che gli Incoterms ® regolano le clausole di un contratto di compravendita che riguardano gli obblighi relativi al trasporto della merce nel passaggio dal venditore all’acquirente, va detto che ognuno degli undici termini di resa bilancia (o sbilancia) gli oneri verso l’uno o l’altro degli attori in gioco.
I primi due termini di resa Incoterms ® 2020, rispettivamente l’unico del gruppo E (Incoterms® EXW) e il primo del gruppo F (Incoterms® FCA) sono applicabili entrambi a tutte le tipologie di trasporto e nella spartizione degli obblighi sono più favorevoli in termini di impegni al venditore, mentre gran parte (o tutti) i costi, i rischi e le responsabilità spettano all’acquirente.
Gli Incoterms ® sono strumenti a disposizione degli attori della compravendita per definire e chiarire in maniera univoca gli impegni in maniera da rendere il transito della merce il più chiaro possibile per chiunque ne prenda parte. Nella scelta di un termine di resa o un altro, le variabili da tenere in considerazione sono diverse, ma possono essere riassunte in due valori cardine della spedizione, tra loro direttamente proporzionali:
- i costi diretti;
- il controllo sul trasporto.
Nel momento in cui si sceglie di optare per un contenimento dei costi, necessariamente si rinuncia al controllo sulla spedizione (ma non sempre ai costi connessi al rischio di perdita o danneggiamento della merce); dall’altra parte facendosi carico dei costi della spedizione (in misura più o meno completa) si ottiene un maggior controllo sul transito della merce.
Abbiamo definito la prima voce “costi diretti” perché si tratta di una voce di spesa chiara nel bilancio delle uscite, ma va detto che il controllo sul trasporto arriva ad incidere sui costi anche in maniera indiretta: si pensi al caso di un ritardo nella consegna di una materia prima che costringe l’importatore a rallentare o bloccare la filiera di produzione o ancora all’impossibilità di tracciare la spedizione in transito e quindi alla difficoltà di gestire le tempistiche di lavoro.
Questo tipo di impedimenti non costituiscono una voce di spesa, ma si possono tradurre in una perdita considerevole nelle entrate.
Non esiste una formula perfetta o una soluzione sempre buona, un’azienda dovrà valutare caso per caso il termine di resa e/o codice Incoterms ® più adatto alle proprie esigenze, facendo delle considerazioni che riguardano innanzitutto l’importazione o l’esportazione, quindi se si è buyer o seller.
Inoltre, nel trasporto della merce vanno tenuti in considerazione due momenti oltre a quelli di spedizione veri e propri:
- il disbrigo delle operazioni doganali (in esportazione e in importazione);
- il carico della merce sul vettore di trasporto designato.
EXW - Ex Works - Franco fabbrica e FCA - Free Carrier - Franco vettore
Nel dettaglio, come si caratterizzano i due Incoterms® 2020 EXW - Ex Works - Franco fabbrica e FCA - Free Carrier - Franco vettore?
Iniziamo proprio dal primo termine di resa, Ex Works.
Con questa clausola il venditore ha il solo obbligo di mettere a disposizione la merce nel suo stabilimento produttivo, sarà il compratore ad occuparsi di tutto. La resa EXW (la resa Franco fabbrica) è quella che comporta il minimo livello di obblighi per il venditore e il massimo livello di costi e rischi per il compratore.
Una volta adempiuto a questo unico obbligo, il trasferimento di rischi e costi legati al trasporto della merce passa all’acquirente, che tra gli altri deve assumersi i costi delle operazioni di sdoganamento (sia in export sia in import) della merce e del trasporto dal luogo di produzione fino a quello di destinazione.
Il compratore deve provvedere inoltre alle operazioni di carico dal momento che con la resa Franco fabbrica il venditore è tenuto unicamente a mettere la merce a disposizione, anche se è prassi comune che sia il venditore ad occuparsi dello stuffing, creando così eventuali situazioni di contenzioso in caso di danno alla merce.
E la resa Free Carrier?
Con questo secondo termine di resa, l’Incoterms ® FCA, a carico del venditore c’è la consegna presso un luogo convenuto e la gestione delle eventuali pratiche di esportazione della merce. Nella clausola FCA (detta Franco vettore o Franco destino) il luogo convenuto può essere quello dei locali del venditore, in questa prima ipotesi i costi e rischi passano all’acquirente quando la merce viene caricata sul mezzo di trasporto del vettore che questi ha previsto.
Se invece il luogo convenuto è diverso dai locali del venditore, eventualità prevista dalla resa FCA, il passaggio di costi e rischi avviene nel momento in cui la merce raggiunge tale destinazione, senza che sia stata ancora scaricata dai mezzi di trasporto del venditore per passare a quelli del compratore. In questa seconda ipotesi, il venditore non è tenuto alla scarico dei mezzi, attività che avrà a gravare quindi sull’acquirente.
C’è differenza tra un luogo convenuto o tra i locali del venditore?
La differenza tra l’Incoterms ® Franco fabbrica e quello Franco vettore (o Franco destino) cioè tra Incoterms® EXW e Incoterms® FCA consistono nel luogo indicato per la messa a disposizione della merce e nell’obbligo per il venditore di occuparsi delle formalità doganali all’esportazione nella resa FCA, onere in capo al compratore utilizzando la resa EXW.
In entrambi i casi i costi di trasporto (e i relativi rischi) sono a carico del compratore, ma c’è una grande differenza tra prendere in consegna la merce in un luogo convenuto o farlo nei locali del venditore: lo scarico della merce.
Infatti, quando la merce raggiunge il luogo indicato per essere caricata sul mezzo o sui mezzi del vettore individuato dall’acquirente, la competenza degli oneri passa a quest’ultimo che deve farsi carico anche delle operazioni di trasbordo, intese come scarico e ricarico.
Novità introdotte da Incoterms® 2020
L’ottava edizione redatta dalla Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce – ICC) degli Incoterms ®, quella entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 è intervenuta anche per chiarire i termini di resa previsti dalla clausola FCA – Free Carrirer.
Queste sono le specifiche introdotte:- nella resa FCA con trasporto via mare è possibile disporre di una polizza di carico con un’annotazione di messa a bordo (on board Bill of Landing);
- tale annotazione può essere stabilita tramite un accordo tra le parti nel quale l’acquirente istruisce il vettore affinché emetta al venditore una polizza di carico con annotazione di messa a bordo, spesso richiesta dalle banche quando si utilizza la lettera di credito. È utile sapere che è a discrezione del vettore accettare o meno la suddetta annotazione;
- per la resa FCA, oltre che per altri termini Incoterms ®, è prevista la possibilità di organizzare il trasporto della merce con mezzi propri, mentre precedentemente era sancito l’obbligo di rivolgersi a vettori terzi.