L’International Chamber of Commerce (ICC) o Camera di Commercio Internazionale ha introdotto a partire dal 1936, poco dopo la sua nascita, i cosiddetti Incoterms®.
Si tratta di Termini Commerciali Internazionali che regolano gli accordi tra le parti coinvolte in una compravendita, uno strumento ideato con l’intenzione di favorire e facilitare il commercio internazionale.
Gli Incoterms®, come previsto dalla Camera di Commercio Internazionale, vengono periodicamente aggiornati per essere in linea con l’evoluzione delle pratiche commerciali: l’intervento di revisione più recente è quello del 2020.
I lavori per l’elaborazione di Incoterms® 2020 sono iniziati nel 2016, la nuova edizione è stata pubblicata il 10 settembre 2019 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
I termini di resa previsti dall’edizione 2020 sono undici e, con la definizione di diritti e doveri di venditore e acquirente nelle operazioni di spedizione, agevolano gli scambi commerciali.
In buona sostanza gli Incoterms ® sono regole che definiscono chiaramente il modo in cui vengono ripartiti i costi legati al trasporto della merce e il passaggio di rischi e responsabilità durante il transito.
Esistono due modi per classificare gli Incoterms ®, il primo li accorpa in quattro gruppi all’interno dei quali vi sono termini di resa con caratteristiche comuni, la seconda modalità distingue le undici clausole in base al tipo di trasporto per il quale sono applicabili.
Con questa seconda tipologia di ripartizione abbiamo un gruppo valido per qualunque modalità di trasporto e uno riservato al trasporto marittimo o per acque interne.
Gli Incoterms® che definiscono il passaggio dei rischi e dei costi del trasporto via acqua sono i seguenti:
Il fatto che siano state previste clausole che si riferiscono unicamente alla navigazione permette di identificare momenti di gestione della merce che riguardano proprio il trasporto marittimo, quindi lo scarico della merce accanto alla nave, la messa a bordo della nave, le operazioni di stivaggio e così via.
Uno dei termini di resa più frequentemente applicato dagli importatori è la resa FOB - Free On Board - Franco a bordo.
Le specifiche di questa clausola prevedono che il venditore consegni la merce a bordo della nave che l’acquirente ha previsto per il trasporto. Questo è il momento nel quale avviene il passaggio dei costi dal venditore al compratore e coincide con il passaggio dei rischi.
La resa FOB prevede che le eventuali operazioni di sdoganamento in esportazione siano in capo al venditore mentre quelle di importazione siano imputabili al compratore. Il mittente è tenuto a fornire al compratore documenti e informazioni relativi alle formalità doganali richieste dal paese di importazione o di transito, compresi i requisiti in materia di sicurezza.
Nell’applicazione della resa FOB il venditore si fa carico delle spese di trucking fino al porto di partenza e dei costi di messa a bordo nave della merce.
Questa resa non obbliga il venditore a stipulare alcun genere di copertura assicurativa.
Secondo quanto previsto dal codice Incoterms® Free On Board, così come per i termini FCA - Free Carrier - Franco vettore e FAS - Free Alongside Ship - Franco lungo bordo, è l’acquirente ad avere il controllo del trasporto marittimo e dei costi ad esso legati. Sarà dunque il compratore a scegliere il forwarder al quale affidarsi per la gestione della sua spedizione.
Il fatto che il venditore debba consegnare la merce fino al porto indicato e anzi sia responsabile della messa a bordo, può richiedere che questa venga raggruppata o consolidata su container. Nel momento in cui vengono eseguite queste operazioni da parte del vettore, il venditore di fatto perde il controllo sulla merce: in queste situazioni è quindi più opportuno fare ricorso ad un altro termine di resa, il Franco fabbrica e Franco vettore (FCA) secondo cui il passaggio di costi e rischi avviene in un luogo convenuto.
Un altro termine di resa dedicato al trasporto marittimo e applicato con grande frequenza è il CIF - Cost, Insurance and Freight - Costo, assicurazione e nolo.
Questa clausola rientra tra quelle del gruppo C, nel quale sono contenuti termini che determinano che il trasporto sia a carico del venditore mentre è l’acquirente a farsi carico dei rischi.
Secondo la regola degli Incoterms CIF, il venditore si assume le spese di assicurazione e nolo, fino al porto di destinazione convenuto dalle parti. Il passaggio del rischio, però, avviene come nel FOB quando la merce è messa a bordo della nave, un mezzo che, come il resto del trasporto, è stato scelto e organizzato dal venditore.
La resa CIF è molto simile alla CFR - Cost and Freight - Costo e nolo, diversamente da questa però, prevede che il venditore stipuli un’assicurazione minima durante il trasporto a bordo della nave.
A livello di assicurazione, proprio nella revisione Incoterms® più recente, infatti, la Camera di Commercio Internazionale ha sancito per la resa CIP - Carriage and Insurance Paid To - (Trasporto e assicurazione pagati fino a) un innalzamento della polizza assicurativa conforme alle Institute Cargo Clauses A (di fatto il massimo della copertura, perché si tratta di una assicurazione “all risks”).
Per quanto riguarda invece il termine CIF, la polizza da stipulare resta la medesima dell’edizione Incoterms® precedente e deve quindi essere conforme alle Institute Cargo Clauses C (che sono il rischio minimo).
Perciò, dal momento in cui la merce supera la murata della nave ed è quindi a bordo della stessa, i rischi di perdita e danneggiamento e con questi le eventuali spese assicurative supplementari passano dal venditore all’acquirente.
Dopo aver visto nel dettaglio due tra i termini di resa più frequenti nel caso del trasporto marittimo, mettiamoli a confronto.
La differenza sostanziale tra queste due regole riguarda la coincidenza o meno del passaggio dei costi e di quello dei rischi. Per spiegarlo meglio, la resa FOB prevede che il rischio passi all’acquirente nel momento e nel luogo in cui lo fa il costo, cioè a bordo della nave da questi individuata per la spedizione.
Invece nel termine di resa CIF, il passaggio del rischio all’acquirente avviene quando la merce entra a bordo della nave, ma il costo del trasporto resta a carico del venditore che si occupa dell’organizzazione del trasporto fino al porto convenuto.
In poche parole con il termine CIF - Costo, assicurazione e nolo, l’acquirente non sostiene le spese di trasporto e quindi non ne ha alcun controllo, ma se ne deve assumere il rischio, perché l’eventuale perdita o il danneggiamento della merce durante il transito sono a suo carico, così come eventuali spese accessorie.
E ancora, cosa significa a livello di diritti per il venditore sostenere le spese di trasporto fino al porto di destinazione?
Di fatto poter esercitare fino al termine del viaggio e quindi alla consegna della merce i diritti del mittente, tra i quali c’è il diritto di sospensione del trasporto, quello di chiedere la restituzione della merce o quello di contrordine, cioè la consegna ad un destinatario o in un luogo diverso da quello pattuito inizialmente.
Più frequentemente si fa ricorso a questi diritti nel momento in cui insorgano contestazioni, ma va detto che nella resa CIF, l’acquirente non ha controllo della merce sino a quando questa non approda nel porto di destinazione, o meglio fino a quando ne riceve notifica e documentazione.
Tra i termini FOB e CIF c’è quindi una notevole differenza dovuta al fatto che in un caso il trasferimento di rischi e costi coincide, mentre nel secondo avviene in due momenti diversi: perdere il controllo sull’organizzazione del trasporto e sulla scelta del vettore ma assumersi i rischi della perdita o danneggiamento della merce può costituire un costo ancora maggiore in caso di contestazioni, contenziosi o incidenti.