Bill of lading: cos'è e come preparare la polizza di carico
L’importanza della corretta compilazione della polizza di carico nelle spedizioni marittime internazionali
La Bill of Lading, o polizza di carico, è il contratto di trasporto tra vettore e speditore. Questo documento è fondamentale nella gestione delle spedizioni, sia per quelle nazionali che internazionali. Non è insolito che venga utilizzata l’abbreviazione B/L o, meno di frequente, BoL.
In quanto contratto di trasporto fornisce le evidenze della merce a bordo e una serie di informazioni e specifiche che riguardano il servizio di trasporto e la merce stessa tra cui, sul retro, tutte le condizioni di trasporto.
Nella Bill of lading si attesta l’imbarco della merce (della quale sono riportati tipologia e peso) a bordo della nave in un porto di partenza, i dettagli della Compagnia di navigazione, della nave, la sigla del/dei container/s ed il porto di destinazione.
Sono specificati poi lo shipper/caricatore (chi spedisce la merce) il consignee/ricevitore, il notify (chi riceve notifica dell’arrivo merce) e il delivery agent (lo spedizioniere incaricato).
La polizza determina inoltre chi detiene il potere dispositivo nei confronti della merce durante il trasporto marittimo.
La Bill of lading rappresenta quindi:
- una ricevuta, fornita dalla Compagnia Marittima per l’imbarco e trasporto della merce specificata nel documento
- un titolo di credito negoziabile, con il quale i diritti dispositivi sulle merci possono essere trasferiti a terzi mediante la girata;
- un titolo rappresentativo delle merci, perché solo con la presentazione della polizza originale è possibile per il legittimo possessore procedere al ritiro delle merci a destino;
- un titolo frazionabile, dal momento che la polizza può essere frazionata in diversi ordini di consegna in base ai destinatari della merce.
È importante che la polizza di carico venga compilata nel modo corretto, per una gestione del trasporto marittimo conforme e per evitare future controversie.
Chi è responsabile dell’emissione del Bill of lading?
L’emissione della polizza di carico, normalmente in tre originali e in tre copie non-negoziabili ad uso interno, spetta alla compagnia marittima incaricata del servizio di trasporto o all’agente raccomandatario che rappresenta la compagnia.
Una volta emessa, la Bill of lading viene inviata al mittente che la farà avere al destinatario in base agli accordi commerciali.
Si parla di Bill of lading:
- shipped, quando la polizza viene emessa con la merce già caricata a bordo della nave;
- received, nel caso in cui sia redatta dopo la presa in consegna della merce ma prima che questa venga caricata a bordo.
Inoltre, la polizza di carico può essere nominativa o al portatore: nel primo caso ci sarà precisa indicazione del soggetto che andrà a ritirare la merce a destino; nel caso di una polizza al portatore, invece, sarà sufficiente possedere l’originale del documento perché chiunque possa ritirare la merce.
I dati presenti nella polizza di carico dei trasporti marittimi
I soggetti identificati nella Bill of lading sono tre, per ciascuno vanno indicati:
- per il mittente, che si definisce però spedizioniere o shipper, nome e domicilio;
- per il vettore, cioè il carrier incaricato del trasporto, nome e domicilio;
- per il destinatario, il nome, ma solo nel caso di una polizza nominativa.
Le condizioni di trasporto sono indicate nel retro della polizza e comprendono anche le indicazioni del mezzo di trasporto con specifiche dettagliate e il nome della nave sulla quale viaggia la merce.
Una sezione è dedicata alla descrizione del carico, quindi della merce: natura, qualità e quantità della merce inviata, numero dei colli e peso, valore e condizioni di resa.
Per ciò che concerne la spedizione vera e propria, la B/L riporta:
- l’indicazione precisa di porto di partenza e di quello di arrivo;
- la segnalazione del luogo di ritiro/consegna nel caso di un servizio di pre carriage/on carriage;
- la data della partenza della nave.
Normalmente la Bill of lading non viaggia con la nave, ma come detto viene compilata ed emessa prima dell’inizio del transito, quando la merce non è ancora in viaggio ma è stata presa in carico dallo spedizioniere (oppure da questi già messa a bordo, nel caso della Bill of lading shipped descritta precedentemente).
Bill of lading e termini di resa Incoterms®
Al fine di adottare uno schema legislativo comune a livello internazionale per gli scambi commerciali, nel 1936 la International Chambers of Commerce (ICC) ha creato la prima edizione dei termini Incoterms.
I termini di resa Incoterms rappresentano una codificazione, universalmente nota e riconosciuta, che ha lo scopo di stabilire il significato preciso di undici termini commerciali di consegna usati nelle vendite internazionali.
Con l’ultima versione del 2020 vengono identificati 11 codici ai quali corrispondono diverse condizioni di trasporto, sebbene nel trasporto marittimo le più diffuse siano i termini FOB Incoterms e CIF/CFR.
Analogamente ai termini di resa Incoterms®, anche la B/L è soggetta alla regolamentazione della Camera di Commercio Internazionale (ICC).
Mentre le clausole di resa coinvolgono gli attori della compravendita definendo quali costi e quali rischi siano a carico del venditore e quali del compratore, con la polizza di carico si descrive unicamente il trasporto a bordo della nave e le specifiche annesse.
La Bill of lading è il contratto di trasporto tra carrier e spedizioniere e attesta l’avvenuta spedizione via mare della merce oggetto di compravendita.
In quanto titolo di credito negoziabile, la Bill of lading è uno dei documenti richiesti dalle banche e per questo risulta regolato dalle UCP 600 ICC e ulteriormente specificato dalla ISBP 745 ICC.
Con le Norme e Usi Uniformi (UCP è l’acronimo di Uniform Custom and Practice) si definisce la normativa standard del credito documentario nei pagamenti internazionali e nello specifico all’articolo 20 della UCP 600 viene regolata la polizza di carico.
In questo articolo si chiariscono le identificazioni per i ruoli di chi firma la polizza e si specifica come usare l’indicazione della data in cui la merce viene messa a bordo della nave, la cosiddetta on board notation.
La norma precisa inoltre che la data di emissione della polizza viene considerata la data di spedizione della merce stessa, salvo il caso nel quale l’annotazione on board notation non indichi una data diversa.
Nell’aggiornamento più recente delle clausole di resa, gli Incoterms® 2020, il termine FCA (Free Carrier) Franco vettore è stato rivisto proprio per prevedere, nel caso di trasporti marittimi, la possibilità di completare il Bill of lading a bordo con l’annotazione sopra citata. Disporre di una polizza di carico con on board notation consente l’emissione della lettera di credito che conseguentemente facilita possibili richieste alla banca.
Nelle spedizioni nazionali e internazionali compilare la documentazione in modo corretto permette una gestione più accurata del servizio di trasporto.
Come chiarito, Bill of lading e Incoterms® sono strumenti diversi ma concorrono entrambi a regolare il transito delle merci in maniera da stimolare gli scambi commerciali tra le aziende, soprattutto di paesi diversi, e prevenire eventuali controversie a questi legate.
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