Nel contesto del commercio internazionale, il trasporto via mare è ampiamente il più utilizzato poiché consente agli importatori di ricevere grandi quantità di merci, anche con volumi considerevoli.
Le modalità di trasporto marittimo prevedono generalmente l’utilizzo di container da 20, 40, 40hc piedi, organizzati per ospitare il carico di un solo spedizioniere (modalità FCL) oppure la merce di più esportatori, raggruppata in un unico container prima della spedizione. In questo secondo caso parliamo di spedizione in modalità Groupage LCL.
FCL è l’acronimo di Full Container Load. Come detto questa modalità di trasporto presuppone che il container sia “full” (cioè pieno) della merce di un unico spedizioniere.
Tecnicamente non è però necessario che il totale del volume del container sia occupato dalla merce perché la modalità FCL si riveli la soluzione economicamente più vantaggiosa, è sufficiente che il volume del carico sia superiore ad una percentuale che oscilla dal 50% al 70% del totale.
I container utilizzati per il trasporto marittimo vengono solitamente presi in affitto per la tratta, caricati di merci al porto di origine, svuotati al porto di destinazione e quindi utilizzati per nuovi trasporti e consegne.
La scelta del nolo di un container a carico pieno (FCL o Full Container Load) o a carico parziale (Less than Container Load o LCL o ancora più frequentemente groupage). si basa sull’analisi di costi, rischi e tempi di spedizione.
Riassumendo possiamo dire che gli aspetti positivi di una spedizione a carico completo in modalità Full Container Load sono:
In sede di definizione dei dettagli della compravendita delle merci vengono concordati anche i termini di resa Incoterms® che regoleranno le condizioni del trasporto della stessa.
Le formalità doganali, siano i costi delle operazioni in esportazione o quelli per quelle in importazione, sono definite dalle clausole di resa e possono essere a carico del venditore o del compratore a seconda dell’Incoterms® applicato.
L’importazione dai paesi fuori dall’Unione Europea è soggetta all’imposizione di dazi doganali il cui valore è calcolato in base a diversi fattori come la tipologia di merce e il costo della transazione, a cui vanno aggiunte poi le diverse imposte applicabili.
Nei termini di resa si chiarisce il passaggio dei costi e dei rischi tra venditore e acquirente e un punto importante è dettato proprio dai costi e dalle formalità doganali.
Alla consegna delle merci presso il porto di destinazione, infatti, la gestione delle operazioni doganali può rallentare notevolmente i tempi di ricezione della merce.
La scelta dell’ Incoterms® più adatto a ciascuna spedizione deve tenere conto del fatto che, unitamente ai costi del disbrigo delle formalità doganali, è coinvolta la durata dello svolgimento di queste operazioni. Avere il controllo della merce in fase di sdoganamento comporta da un lato l’assunzione di una spesa, ma garantisce anche di avere la direzione sulla gestione dell’intero processo.
Nonostante tutti i termini Incoterms® possano essere applicati anche al trasporto via mare, quelli pensati espressamente per il trasporto marittimo prendono in considerazione gli aspetti più importanti legati a questo tipo di spedizione: cioè le operazioni di carico e scarico delle merci sulla e dalla nave.
Individuando momenti specifici relativi alla spedizione marittima, le regole Incoterms® definiscono il preciso passaggio di costi e rischi, per questo nel commercio internazionale è opportuno fare riferimento ai termini di consegna pensati espressamente per queste circostanze.
Le quattro clausole definite per la movimentazione marittima o per vie di navigazione interne sono:
Il fatto di avere optato per una spedizione Full Container Load FCL o Less than Container Load LCL (o groupage) non preclude nessuna opzione nella scelta del termine Incoterms®.
Analizzando meglio le regole, le due appartenenti al gruppo F prevedono tra venditore e compratore un passaggio di rischi e costi simultaneo: nell’Incoterms® FAS al venditore compete il trasporto fino alla messa a disposizione sulla banchina accanto alla nave nel porto di imbarco, mentre nella resa FOB questi è responsabile anche del carico della merce sulla nave e dei relativi costi
I due Incoterms® del gruppo C, invece, distinguono in due diversi momenti il passaggio dei costi e quello dei rischi tra venditore e acquirente: con la resa CFR il costo del trasporto è a carico del venditore fino al porto di destinazione, mentre il compratore si è assunto i rischi dal momento della messa a bordo nave della merce; la resa CIF è sostanzialmente analoga alla precedente, imponendo però al venditore di stipulare una copertura assicurativa nel trasporto fino a destinazione (NB nella resa CIF il venditore ha l’obbligo di fornire la copertura minima fornita dalle Clausole dell’Institute Cargo Clauses) .
Nel trasporto via mare, gli Incoterms® applicati con più frequenza sono la resa FOB e la resa CIF la cui differenza più grande è data dal controllo sulla spedizione.
In tutti e quattro i termini di resa dedicati al trasporto via mare, nel caso di commercio internazionale fuori dall’Unione Europea, responsabilità e costi relativi alle formalità doganali spettano sempre al venditore per le operazioni in esportazione e all’acquirente per quelle in importazione.
La scelta della modalità di spedizione più adatta alle proprie necessità specifiche è bene affidarsi ad un partner in grado di analizzare ogni aspetto del trasporto, individuando la soluzione più vantaggiosa non solo economicamente, ma anche in relazione ai rischi e ai tempi della spedizione stessa.