In Italia, le disposizioni che riguardano i trasporti internazionali e la navigazione sono regolate da articoli parte del Codice civile.
Secondo l’Art. 1678 (nella Sezione I dedicata alle Disposizioni generali del Capo VIII del Trasporto) si definisce la nozione di vettore, identificato con il contratto di trasporto come l’attore obbligato, verso corrispettivo, al trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro.
Il Dispositivo all’Art. 1678 chiarisce che è con il contratto di trasporto che si sancisce l’obbligo del vettore al trasferimento, mentre è l’Art. 1693 del Codice civile che definisce la responsabilità per perdita e avaria in questo modo:
“Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.”
Ma nelle situazioni di commercio internazionale, quando la merce è in transito, chi è responsabile della perdita eventuale o dei rischi di danneggiamento e ancora, fino a quale luogo o momento la responsabilità è a carico del venditore e quando inizia quella dell’acquirente?
Per chiarire la situazione che vede coinvolti attori che fanno riferimento a sistemi legislativi diversi - perché propri di ciascun paese di appartenenza - è intervenuta la Camera di Commercio Internazionale che ha redatto una serie di clausole con le quali è possibile gestire i termini di resa di una compravendita.
Nel commercio internazionale, gli accordi con la controparte sulla responsabilità del trasporto e dei rischi vengono sottoscritti nel momento della negoziazione di un contratto di compravendita.
Gli Incoterms ® sono cosiddetti termini di resa merce che identificano in maniera univoca e inequivocabile gli obblighi di venditore e acquirente nella gestione dei costi e delle responsabilità sulle merci in transito.
Fondamentalmente gli Incoterms ® sono codici che regolano il trasporto internazionale perché definiscono il momento in cui avviene il passaggio dei costi e quello in cui avviene il passaggio dei rischi che, evidentemente, possono non solo non coincidere, ma verificarsi in diverse fasi del trasporto.
Dal carico del venditore alla consegna delle merci al destinatario: quando e dove si trasferiscono costi e rischi?
Secondo l’ottava revisione di queste regole, cioè Incoterms ® 2020, sono undici i termini di resa che possono descrivere uno scenario di trasporto merci nel commercio internazionale.
Convenzionalmente gli Incoterms ® si dividono in quattro gruppi, nei quali progressivamente costi e responsabilità passano dall’acquirente al venditore, nel caso del trasporto e quindi a prescindere dai ruoli di compravendita, identificati come destinatario e mittente.
I quattro gruppi di riferimento sono il gruppo E, il gruppo F, il gruppo C e il gruppo D.
Ciascuno di questi raccoglie uno o più codici Incoterms ® accorpandoli in modo da assimilarne alcune caratteristiche nella gestione dei costi o delle responsabilità.
La scelta del corretto codice Incoterms ® è centrale per la definizione degli oneri e il termine presente troverà applicazione nel momento in cui la merce lascia i locali del venditore per essere trasportata dal vettore fino alla successiva riconsegna al destinatario.
Nella valutazione e nella scelta tra un termine di resa o un altro è importante tener presente diversi fattori che incidono sulla scelta: costi, controllo sul trasporto e tempi prima di tutto, ma anche la valutazione dei rischi di perdita o danneggiamento e quindi le considerazioni che da questi derivano.
Essere responsabili della perdita della merce quando questa è in transito significa di fatto assumersene il costo, pur non essendo gravati dall’onere del trasporto.
Per questo nella documentazione che riguarda il trasporto della merce, come la lettera di vettura, o la nota di consegna ma anche la polizza di carico, o il DDT (documento di trasporto) spesso vengono indicate informazioni specifiche che riguardano non solo natura, qualità e quantità dei beni ma anche le generalità dei soggetti coinvolti.
Nella classificazione per gruppi, i termini di resa possono essere così riassunti, facendo riferimento alle obbligazioni in capo al venditore:
Gli Incoterms ® costituiscono di fatto l’indicazione necessaria per chi gestisce ed effettua le operazioni di trasporto, carico e scarico.
Il corretto codice Incoterms ® va apportato quindi sulla fattura di vendita perché oltre ad essere il documento che regola la compravendita tra i soggetti coinvolti, è il documento che guida le attività all’interno della catena logistica di spedizione.
Perché l’indicazione degli Incoterms ® si possa dire corretta, va detto che è fondamentale che il luogo di consegna concordato sia indicato nel modo più preciso possibile.
I termini di resa sono essenziali nell’espletamento delle operazioni doganali, dal momento che per determinare il valore in dogana, e quindi dell’imponibile ai fini dell’applicazione dei dazi e dell’imposta sul valore aggiunto, si tiene conto anche della ripartizione dei costi di trasporto, dell’assicurazione e delle spese accessorie.
I tre codici FCA, FAS e FOB fanno parte di un gruppo in cui il transito delle merci è diviso tra un primo trasporto a carico del venditore e un momento successivo che si può definire trasporto principale in capo all’acquirente.
La caratteristica comune a questi tre diversi termini di resa risiede nel fatto che il momento del trasferimento dei costi e quello dei rischi coincidono, seppur ciascuno si caratterizzi in maniera peculiare.
Il termine di resa merce FCA - Free Carrier - Franco Vettore è quello secondo cui il venditore consegna la merce in un luogo convenuto che può essere:
Con il termine Free Carrier o franco vettore, le eventuali operazioni di esportazione sono a carico del venditore a prescindere da dove venga concordata la messa a disposizione delle merci. Dal 2020 è prevista la possibilità di organizzare il trasporto con mezzi di proprietà di una delle parti.
L’ Incoterms ® FAS - Free Alongside Ship - Franco lungo bordo è una resa applicabile unicamente al trasporto marittimo o via acqua, cioè per vie navigabili interne. Sostanzialmente è simile alla resa FCA, con la differenza che specifica che il luogo convenuto per la consegna sia accanto alla nave che l’acquirente ha previsto per il trasporto.
Analogamente al termine Franco vettore, anche il Franco lungo bordo assegna le eventuali operazioni di esportazione a carico del venditore.
Come il precedente, anche il termine di resa FOB - Free On Board - Franco a bordo è una clausola riservata al trasporto via acqua, ma con questa regola il luogo convenuto per il passaggio di costi e rischi è quando il venditore mette la merce a bordo della nave indicata dall’acquirente per il trasporto.
Con il termine di resa DDP - Delivered Duty Paid il momento del trasferimento dei costi coincide con quello dei rischi e avviene nel luogo di destinazione. Si tratta dell’Incoterms ® più sbilanciato a favore dell’acquirente perché prevede che sia il venditore ad assumersi la totalità di costi e rischi.
Secondo questo termine di resa la merce deve essere messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione ma non scaricata, mentre devono già essere state eseguite dal venditore le operazioni di sdoganamento all’importazione.
La resa Delivered Duty Paid infatti è l’unica che preveda che le eventuali operazioni e costi di sdoganamento all’esportazione ma anche all’importazione facciano carico al venditore.
Questo termine di resa prevede infatti che l’acquirente provveda esclusivamente alle operazioni di scarico della merce, essendo del tutto estraneo ad ogni processo della spedizione.
Come per il termina FCA, anche per il termine DDP a partire dall’ottava versione degli Incoterms ®, quindi dal 2020, il trasporto può essere organizzato con mezzi propri e gli attori della compravendita non devono necessariamente ricorrere ad un vettore terzo rispetto alle parti.